"BSC" - Associazione per Bologna: SANITÀ & CONOSCENZA O.D.V.

STATUTO
(NON PIÙ IN VIGORE)


BSC
Associazione per Bologna: Sanità e Conoscenza
ONLUS
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale.

Presidente onorario: PROF. ELIE WIESEL Premio Nobel per la Pace

Bologna: 28 Giugno 2001


art. 1
Costituzione, denominazione e sede:

1) 1) E' costituita in Bologna, l'Associazione denominata BSC Associazione per Bologna: Sanità e Conoscenza, senza fini di lucro, con sede in Bologna, via Etruria n. 6.

2) La durata dell'Associazione è illimitata.

art. 2
Scopi e finalità

1) L'Associazione, perseguendo obiettivi di utilità sociale ed ispirandosi ai principi di solidarietà umana, si prefigge come scopo di promuovere la migliore conoscenza possibile, nei campi della salute, della medicina e della sanità.

2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di dare corso alle seguenti attività:
· la diffusione, attraverso mezzi di comunicazione di varia natura, delle conoscenze relative alla salute psicofisica della persona;
· la diffusione nella maggiore misura possibile delle conoscenze medico - sanitaria, presso tutta la popolazione, con particolare riguardo alle categorie più deboli;
· l'informazione e la formazione delle varie figure professionali e volontarie operanti per la prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti ammalati e in ogni modo in stato di disagio;
· la crescita della società civile su questi temi, attraverso lo sviluppo solidarietà verso le fasce più deboli;
· l'approfondimento del naturale rapporto fra medico e paziente per una sempre migliore e reciproca comprensione;
· la valorizzazione del ruolo delle fasce deboli (in specie anziani, bambini, adolescenti ecc…);
· il coinvolgimento e la collaborazione del paziente e delle categorie disagiate nella terapia e nel loro reinserimento nella vita attiva;
· la conoscenza interpersonale delle varie figure coinvolte nella terapia, nell'assistenza, nella riabilitazione e nel reinserimento, al fine di favorire la migliore integrazione fra malati, familiari ed Istituzioni pubbliche e private;
· la pubblicazione del periodico"Cauterium" con periodicità da definire.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

4. Le risorse necessarie per le attività dell'art. 2, 2° comma sono amministrate da un tesoriere che può essere anche persona di fiducia esterna all'Associazione

art. 3
Risorse economiche.

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
· contributi degli aderenti;
· contributi privati;
· contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
· donazioni e lasciti testamentari;
· rimborsi derivanti da convenzioni;
· entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Direttivo dell'Associazione, di cui al seguente art. 7, redige il Bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di marzo.

art. 4
Membri dell'Associazione

1) Il numero degli aderenti all'Associazione è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le altre persone fisiche che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei membri dell'Associazione.

1) L'ammissione all'Associazione BSC è deliberata dal Direttivo, di cui all'art. 7 del presente Statuto ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2) Il Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti al Libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Associazione in seduta ordinaria.

3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia il Comitato Scientifico.

4) La qualità di socio si perde
· per recesso;
· per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
· per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
· per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
· per l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

art. 6
Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:
· ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
· a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
· a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
· a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale spontaneo e gratuito.

2) I soci hanno diritto:
· a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
· a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
· ad accedere alle cariche associative;
· a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.

art. 7
Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:
· l'Assemblea dei soci
· il Comitato scientifico
· il Comitato Direttivo, più semplicemente chiamato il Direttivo;
· il Presidente.

art. 8
L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2) L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
· approva il Bilancio relativamente ad ogni esercizio;
· nomina i componenti del direttivo;
· delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
· stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
· delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
· si esprime sulla reiezione di domande d'ammissione di nuovi associati.

3) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Direttivo almeno una volta l'anno, per l'approvazione del Bilancio preventivo e del rendiconto annuale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione con la maggioranza dei due terzi.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro dell'Associazione, eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze, cui partecipano di persona, o per delega tutti i soci e l'intero direttivo.

6) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

art. 9
Il Comitato Scientifico

1) E' istituito un Comitato Scientifico dell'Associazione BSC Bologna Sanità e Conoscenza. Tale Comitato:
· propone le attività culturali da svolgere durante l'anno;
· coordina i contributi scientifici proposti dai singoli autori all'interno delle singole pubblicazioni;
· esamina ed approva le proposte di collaborazione culturale avanzate da altri Enti od Istituzioni;

art. 10
Comitato Direttivo

1) Il Direttivo è formato da un numero dei membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili, salvo quelli indicati con l'Atto Costitutivo che durano in carica due anni per dare tempo alla organizzazione progettazione e strutturazione delle attività. Possono fare parte del Direttivo esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Direttivo decada dall'incarico, l'Associazione può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in carica fino allo scadere del mandato, per il primo anno la carica rimarrebbe vacante. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Direttivo..

3) Il Direttivo nomina, al suo interno, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario che è anche Segretario del Comitato Scientifico.

4) Il Direttivo inoltre nomina:
· il Tesoriere dell'Associazione;
· il Segretario di redazione del periodico "Cauterium" nonché del "Bollettino del BSC""

5) Al Direttivo spetta di:
· curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
· dare pratica attuazione ai programmi espressi dal Comitato Scientifico;
· predisporre il Bilancio preventivo;
· preparare il Rendiconto annuale ;
· deliberare sulle domande di nuove adesioni;
· provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
· sovra intendere alla Tesoreria ed alla Segreteria di redazione del "Cauterium" e del "Bollettino del BSC".

6) Il Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

7) Il Direttivo è convocato almeno ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8) I verbali di ogni adunanza del Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.

art. 11
Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione BSC di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Direttivo.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4) In caso di necessità, il Presidente può conferire delega al Vice Presidente per espletare i compiti stabiliti nel precedente comma tre.

art. 12
Gratuità delle cariche associative

Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

art. 13
Amministrazione

1) Il Tesoriere amministra i beni dell'Associazione e ne rende conto al Direttivo.

2) Una Segreteria Amministrativa potrà essere istituita nel caso in cui l'attività dell'Associazione si espanda in maniera tale da renderla opportuna.

3) La funzione della Segreteria Amministrativa non sono incompatibili con le funzioni della Segreteria di Redazione della rivista "Cauterium" e del "Bollettino del BSC".

4) Nel caso che l'espletamento dei compiti derivanti dalla redazione della rivista "Cauterium" .o del Bollettino del BSC richieda una presenza continuata, alla persona cui fanno capo le attività del secondo e terzo comma, potrà essere riconosciuto un compenso stabilito dal Direttivo.

art. 14
Norme conclusive e finali

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

2) L'Associazione è fondata da: Francesca Boni, Carolina Delburgo , Luigi Pagnoni e Lucio Pardo che sono i soci fondatori.

3) I Soci fondatori : Luigi Pagnoni e Lucio Pardo sono membri di diritto del Direttivo.

4) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

5) I Soci fondatori sono membri di diritto dell'Associazione.



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