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BSC Bologna: 28 Giugno 2001
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1) E' costituita in Bologna, l'Associazione denominata BSC Associazione
per Bologna: Sanità e Conoscenza, senza fini di lucro, con sede
in Bologna, via Etruria n. 6. art. 2 1) L'Associazione, perseguendo obiettivi di utilità sociale ed ispirandosi ai principi di solidarietà umana, si prefigge come scopo di promuovere la migliore conoscenza possibile, nei campi della salute, della medicina e della sanità. 2) In particolare
per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore
di tutta la collettività, l'Associazione si propone di dare corso
alle seguenti attività: 3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio. 4. Le risorse
necessarie per le attività dell'art. 2, 2° comma sono amministrate
da un tesoriere che può essere anche persona di fiducia esterna
all'Associazione art. 3 1)
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo
svolgimento delle proprie attività da: 2) L'esercizio
finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1°
gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il
Direttivo dell'Associazione, di cui al seguente art. 7, redige il Bilancio
e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese
di marzo. art. 4 1) Il numero degli aderenti all'Associazione è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le altre persone fisiche che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. art. 5 1) L'ammissione all'Associazione BSC è deliberata dal Direttivo, di cui all'art. 7 del presente Statuto ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. 2) Il Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti al Libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Associazione in seduta ordinaria. 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia il Comitato Scientifico. 4) La qualità
di socio si perde 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. 6) Il socio
receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote
associative versate. art. 6 1)
I soci sono obbligati: 2) I soci
hanno diritto: art. 7 1) Sono organi dell'Associazione: art. 8 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. 2) L'Assemblea
indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre: 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Direttivo almeno una volta l'anno, per l'approvazione del Bilancio preventivo e del rendiconto annuale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. 4) L'Assemblea delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione con la maggioranza dei due terzi. 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro dell'Associazione, eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze, cui partecipano di persona, o per delega tutti i soci e l'intero direttivo. 6) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. 7) Le deliberazioni
dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei
presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento
dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve
essere adottato con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. art. 9 1) E' istituito un Comitato Scientifico dell'Associazione
BSC Bologna Sanità e Conoscenza. Tale Comitato: art. 10 1) Il Direttivo è formato da un numero dei membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili, salvo quelli indicati con l'Atto Costitutivo che durano in carica due anni per dare tempo alla organizzazione progettazione e strutturazione delle attività. Possono fare parte del Direttivo esclusivamente gli associati. 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Direttivo decada dall'incarico, l'Associazione può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in carica fino allo scadere del mandato, per il primo anno la carica rimarrebbe vacante. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Direttivo.. 3) Il Direttivo nomina, al suo interno, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario che è anche Segretario del Comitato Scientifico. 4) Il Direttivo
inoltre nomina: 5) Al Direttivo
spetta di: 6) Il Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. 7) Il Direttivo è convocato almeno ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 8) I verbali
di ogni adunanza del Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti
dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti. art. 11 1) Il Presidente, nominato dal Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione BSC di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Direttivo. 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. 4) In caso
di necessità, il Presidente può conferire delega al Vice
Presidente per espletare i compiti stabiliti nel precedente comma tre. art. 12 Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2. art. 13 1) Il Tesoriere amministra i beni dell'Associazione e ne rende conto al Direttivo. 2) Una Segreteria Amministrativa potrà essere istituita nel caso in cui l'attività dell'Associazione si espanda in maniera tale da renderla opportuna. 3) La funzione della Segreteria Amministrativa non sono incompatibili con le funzioni della Segreteria di Redazione della rivista "Cauterium" e del "Bollettino del BSC". 4) Nel caso
che l'espletamento dei compiti derivanti dalla redazione della rivista
"Cauterium" .o del Bollettino del BSC richieda una presenza
continuata, alla persona cui fanno capo le attività del secondo
e terzo comma, potrà essere riconosciuto un compenso stabilito
dal Direttivo. art. 14 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia. 2) L'Associazione è fondata da: Francesca Boni, Carolina Delburgo , Luigi Pagnoni e Lucio Pardo che sono i soci fondatori. 3) I Soci fondatori : Luigi Pagnoni e Lucio Pardo sono membri di diritto del Direttivo. 4) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. 5) I Soci fondatori sono membri di diritto dell'Associazione. |
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A cura di "BSC" - Associazione per Bologna: SANITA' E CONOSCENZA O.D.V. Tutti i diritti riservati |
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